Domande frequenti (FAQ)
Di seguito sono riportati alcuni quesiti, con relativa risposta, inerenti le attività e gli obiettivi della Centrale unica di committenza, sulla base delle richieste rilevate più frequentemente. E' in ogni caso sempre possibile contattare il Servizio ai recapiti indicati nel box Contatti.
Acquisizione CIG
La richiesta del CIG va effettuata sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata eAppaltiFVG tramite il Modulo GGAP 2024. Al suo interno sono disponibili manuali e videopillole dedicate alla richiesta dei CIG. Una volta effettuato l'accesso al Modulo GGAP e selezionato il profilo con il quale si vuole operare, è necessario accedere al Menu Appalti → Appalti e usare la funzione Inserisci Appalto. La tipologia di procedimento da selezionare è la AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo, qualsiasi sia l’importo dell’ordine.
Il portale SIMOG per la richiesta dei CIG è stato disattivato. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta dei CIG va effettuata tramite la Piattaforma eAppaltiFVG attraverso il Modulo ANAC 2024 o in alternativa tramite il portale PCPWeb, messo a disposizione temporaneamente da ANAC fino al 31 dicembre 2024.
La scheda è la AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo, da utilizzare per le richieste di CIG relative a qualsiasi importo di contratto derivato.
L'importo da utilizzare per richiedere il CIG è il valore del contratto derivato, escluse le opzioni, le quali vanno dichiarate negli altri campi appositi della scheda di richiesta CIG.
Per la richiesta di CIG relativi ad adesioni a convenzioni / accordi quadro con data successiva al 1/1/2024 è necessario l’utilizzo della piattaforma certificata eAppaltiFVG/Modulo ANAC 2024
L’accesso alle funzionalità offerte dalla PCP di ANAC è autorizzata solo con login effettuati con SPID o CIE di livello 2, come previsto dalla normativa
Adesione telematica con eAppaltiCQ. Quesiti e soluzioni
Adesione telematica con eAppaltiCQ Quesiti e soluzioni
In fase di Richiesta preliminare di fornitura non è obbligatorio inserire il CIG/Smart CIG. Il codice andrà ora obbligatoriamente inserito prima dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura
Una RPF può essere annullata appena emessa e poi in fase di verifica del PDA.
La modulistica completa si trova in area riservata dove sono reperibili sia i documenti che contengono informazioni riservate che informazioni pubbliche.
Il preventivo si trova nell’area degli allegati.
Se il preventivo (PDA) contiene degli errori che non alterano il contenuto economico il Fornitore può caricare il nuovo preventivo aggiornato. Diversamente il preventivo va rigettato e deve essere riproposta una nuova RPF.
Per ogni fase il sistema tiene conto dei tempi entro cui deve essere effettuata un’azione o dall’Amministrazione contraente o dal Fornitore. Posizionando il puntatore del mouse in corrispondenza del pallino viene indicato quanto tempo rimane per completare l’azione richiesta. Il colore del pallino muta all’approssimarsi dello scadere dell’azione richiesta. Quando il pallino è rosso significa che il tempo è trascorso senza che venisse compiuta l’azione richiesta e l’ordine è stato annullato.
Altre FAQ
Quando posso aderire al contratto quadro e qual è la durata del contratto derivato
Gli ordinativi di fornitura devono essere emessi entro il termine di validità del contratto quadro e mantengono la loro efficacia anche a seguito della chiusura dell’iniziativa per esaurimento anticipato del budget e per intervenuta scadenza del contratto.
Durante la vita del contratto quadro e dei contratti derivati la Centrale unica di committenza regionale resta sempre a disposizione delle Amministrazioni aderenti per supporto e informazioni, ma anche per rendere disponibili i controlli periodici sugli appaltatori, che verranno tempestivamente messi a disposizione tra la documentazione di ogni singolo contratto.
Quali sono i vantaggi della adesione ai contratti quadro
Vantaggi per le Amministrazioni
Riduzione dei costi di acquisizione per economie di sistema
Semplicità e velocità delle procedure
Garanzia di qualità dei beni / servizi acquisiti
Garanzia di costante assistena da parte della CUC nel corso del contratto
Vantaggi per gli operatori economici
Trasparenza
Riduzione dei tempi e degli oneri amministrativi
Ottimizzazione della pianificazione
Incremento della competitività
Opportunità di accesso al mercato della PA
Quali sono gli strumenti con cui opera la CUC
La Centrale unica di committenza opera, sulla base della programmazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno:
a) come stazione appaltante delegata ad aggiudicare appalti (soggetto accentratore della funzione), su delega di una o più amministrazioni/uffici;
b) come soggetto aggregatore (della domanda), che aggiudica e stipula contratti quadro (convenzioni o accordi quadro).
Per ciascun contratto quadro sono specificati i destinatari tra quelli previsti dalla normativa. Nella sezione Iniziative di questo sito è possibile cercare i contratti messi a disposizione, i destinatari e la relativa documentazione.
Quali sono gli obblighi di utilizzo dei contratti messi a disposizione dalla CUC
La norma nazionale stabilisce un obbligo di ricorso ai Soggetti aggregatori, individuandone ambito oggettivo e soggettivo d'intervento. Ai sensi ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, le stazioni appaltanti individuate (ambito soggettivo) devono fare obbligatoriamente ricorso ai soggetti aggregatori, per determinate categorie di beni e servizi ed al superamento di determinate soglie di importo (ambito oggettivo).
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, la normativa prevede che siano tenute all'obbligo di rivolgersi al Soggetto aggregatore le Amministrazioni statali centrali e periferiche (con esclusione di scuole e università), loro consorzi e associazioni; regioni, enti regionali, loro consorzi o associazioni; enti del servizio sanitario nazionale; enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, loro consorzi o associazioni.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, è previsto che con DPCM vengano individuate specifiche categorie merceologiche per le quali è prevista una competenza primaria in capo ai soggetti aggregatori che, in sostanza, sono i soli soggetti titolati ad effettuare gli acquisti di determinate merceologie.
Al momento le categorie merceologiche obbligatorie sono venticinque, suddivise fra spesa sanitaria e spesa comune, e sono individuate dal DPCM dell’11 luglio 2018.
La fornitura di questi beni e servizi in regione viene garantita direttamente dal Servizio centrale unica di committenza o avvalendosi delle strutture competenti di Insiel per il settore informatico e di ARCS per il settore sanitario sulla base di specifico rapporto di avvalimento stabilito nella norma regionale.
La normativa regionale ha progressivamente eliminato l'obbligo di adesione ai contratti quadro della Centrale unica di committenza, introducendo i commi 1 bis e 1 ter all’articolo 45 della Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26.
Si ricorda che, per il periodo pregresso, è necessario verificare puntualmente per ciascuna iniziativa obblighi e facoltà di adesione.
Quali sono gli obblighi della amministrazione contraente nella fase esecutiva
La gestione della fase di esecuzione del contratto derivato è di competenza delle Pubbliche Amministrazioni aderenti. In tale fase la Centrale unica di committenza garantisce supporto, mettendo a disposizione contatti e strumenti per l'accompagnamento. Si sottolinea in particolare che la CUC svolge l'attività di controllo periodico sugli appaltatori e mette a disposizione gli esiti delle verifiche effettuate.
Qual è la posizione ANAC sul comma 12 articolo 106
Il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 23 marzo 2021 inerente “Indicazioni interpretative sull’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto” è intervenuto per risolvere un dubbio interpretativo da lungo tempo molto dibattuto, sul quale la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già avuto modo di prendere posizione.
La Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore della Regione FVG, in qualità di soggetto coordinatore del Sottogruppo Programmazione del Tavolo dei Soggetti aggregatori regionali, infatti, aveva proposto un’interpretazione che oggi appare perfettamente allineata con la posizione di ANAC.
Il Sottogruppo, nell’ambito dei lavori per la redazione del documento denominato “Indirizzi operativi per il calcolo del valore stimato degli appalti e per la redazione del prospetto economico di servizi e forniture”, disponibile a portale, aveva condiviso un’impostazione orientata alla razionalizzazione delle ipotesi di modifica contrattuale, in linea con l’indirizzo comunitario, che non pareva ammettere ipotesi ulteriori rispetto a quelle individuate dai commi 1 e 2 dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
Tale impostazione, tuttavia, non aveva trovato d’accordo tutti i Soggetti aggregatori regionali e per questo a livello nazionale il documento è stato pubblicato senza il paragrafo dedicato all’articolo 106, comma 12. A livello regionale, viceversa, il documento è stato diffuso con una sezione che dava comunque conto del ragionamento giuridico sposato originariamente, pur evidenziando che sull’argomento non si era trovato pieno accordo.
Di seguito si riporta la posizione della Centrale unica di committenza- soggetto aggregatore regionale (reperibile nel documento cit. a pagina 20).
Diritto dell’appaltatore alla risoluzione del contratto – art. 106 co. 12
Al fine di garantire certezza giuridica dando attuazione al principio di concorrenza, il legislatore nazionale ha razionalizzato le ipotesi di modifica contrattuale disciplinandole in maniera tassativa nell’articolo 106 del Codice.
Si evidenzia che la disposizione contenuta nel comma 12 del succitato articolo non configura un’ipotesi di modifica “libera”, ulteriore rispetto alle altre ivi disciplinate (commi 1 e 2).
Si ritiene infatti, sulla base dell’interpretazione letterale, da un lato, e di un’interpretazione sistematica, dall’altro, che tale disposizione tratti specificatamente dell’esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore.
Da un punto di vista letterale si nota che il precetto si concentra sulla facoltà della stazione appaltante di imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto modificato (modifica possibile solo “qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni” da valutare nel rispetto delle ipotesi tassative poste ai commi 1 e 2) alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Questa facoltà è tuttavia limitata dal legislatore al ricorrere di una precisa condizione: che la modifica contrattuale non superi il valore del quinto dell’importo del contratto. Questo limite di valore incide sull’esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore. Infatti, viene precisato nell’ultimo inciso del comma che se tale valore non viene superato allora “l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”. Nello stesso senso interviene il DM 7 marzo 2018, n. 49[1] nella misura in cui prevede nell’articolo 22 che “[con] riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale (…), l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni”.
Analizzando la questione da un punto di vista sistematico, si ritiene contraddittorio sostenere che il comma 12 introduca una ulteriore ipotesi di modifica contrattuale in quanto il comma 6, del medesimo articolo, indica inequivocabilmente che fuori dai casi di modifiche contrattuali di cui ai commi 1 e 2 “una nuova procedura d’appalto in conformità (al presente) codice è richiesta”. Non vi è dubbio che il legislatore consideri quelle dei commi 1 e 2 ipotesi tassative.
Quanto sopra è in linea con quanto previsto dal legislatore comunitario e recepito nell’articolo 106, comma 2, quando viene indicato che la disciplina dei contratti pubblici dovrebbe prevedere soglie al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto. Queste soglie «de minimis» sono state individuate dall’articolo 72, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE e poi introdotte nel comma 2 (che infatti prevede la soglia del 10% per servizi e forniture e del 15% per lavori, oltre che il limite della soglia comunitaria). Quindi, ritenere il comma 12 una ulteriore ipotesi di modifica contrattuale ammissibile nel limite della soglia del 20% (cd. “quinto d’obbligo”) equivarrebbe a consentire una sistematica violazione dei vincoli previsti dal comma 2.
E’ possibile affermare in conclusione che l’articolo 106, comma 12, non tratta direttamente di opzioni contrattuali ma le cita incidentalmente per introdurre, nel caso appunto si sia resa necessaria una modifica in aumento o in diminuzione delle prestazioni (secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo), un’esclusione ex lege del diritto civilistico alla risoluzione del contratto se il valore di tale modifica sta sotto il limite del quinto dell’importo del contratto.
Qual è il rapporto tra Consip e centrali di committenza regionali
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 2707, di data 31 marzo 2021, si è pronunciato in tema di rapporti tra gara centralizzata di rilievo nazionale, indetta ed espletata da Consip, e gara avviata dalla centrale di committenza regionale, con particolare riferimento all’ipotesi in cui la prima procedura (Consip) si sia conclusa con la stipulazione della relativa convenzione e la seconda (CUC regionale) sia, invece, ancora in itinere.
Prima di analizzare la sentenza in esame, preme anzitutto precisare che riguardo la questione concernente i rapporti tra gara Consip e gara della centrale di committenza regionale, la giurisprudenza maggioritaria ha sancito il principio dell’assoluta prevalenza delle convenzioni regionali, riconoscendo un ruolo meramente suppletivo e cedevole alle procedure indette dalla centrale di committenza nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5826 del 2017; Id., sez. III, n. 1329 del 2019; Id., sez. III, n. 5205 del 2020).
Tale prevalenza è stata, peraltro, confermata anche in caso di contestuale attivazione di gare aventi ad oggetto prestazioni analoghe sia a livello centrale, che a livello regionale ed anche quando queste ultime siano successive alle prime.
In particolare, è stata riconosciuta l’esistenza di un disegno normativo che non impedisce la contestuale attivazione di gare sia a livello centrale, che regionale, con la conseguenza che, dinnanzi all’avvio di una gara Consip, non può essere preclusa la possibilità per la CUC regionale – potenzialmente in grado di soddisfare meglio le esigenze delle amministrazioni site nella propria area territoriale di competenza - di attivarsi a propria volta.
Ciò premesso, nel caso in esame il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità di un provvedimento di acquisizione di un servizio mediante una convenzione Consip immediatamente disponibile, in assenza di convenzioni regionali attive.
La decisione del giudice di secondo grado, si fonda sul presupposto che il principio di prevalenza della gara regionale rispetto a quella nazionale, sia stato ricavato dalla giurisprudenza sopra citata sulla scorta dell’ultimo periodo del comma 449, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui “gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip”.
A tal riguardo, il Consiglio di Stato ritiene che dall’obbligo imposto dal legislatore agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di avvalersi delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip, e di fare ricorso preferenziale alle convenzioni stipulate a livello aggregato regionale solo laddove siano operative, non possa ricavarsi quello ulteriore volto a precludere l’approvvigionamento dalla fonte centralizzata nazionale, ove disponibile ed operativa e ciò, a maggior ragione laddove, in alternativa, sia necessario ricorrere a strumenti di carattere eccezionale, come la proroga dei contratti già in essere o i contratti ponte finalizzati a garantire la continuità del servizio.
Sulla base di ciò, la conclusione a cui giunge il Consiglio di Stato è che, ferma la prevalenza della gara regionale per gli Enti del territorio di riferimento, rispetto a quella bandita da Consip; nel caso in cui quest'ultima abbia già concluso la procedura e quella regionale sia in itinere, sarebbe opportuno attingere alla gara nazionale garantendo in tal modo l’approvvigionamento del servizio nelle more della gara regionale nel rispetto dei principi di concorrenzialità, economicità e buon andamento.
In tali ipotesi - afferma il Consiglio di Stato - sarebbe, peraltro, necessario prevedere delle opportune clausole condizionanti alla manifestazione di adesione al fine di salvaguardare gli esiti della gara regionale e, una volta conclusa quest’ultima, consentire di svolgere le opportune valutazioni di convenienza (economico e qualitativa) in ordine alle condizioni di svolgimento del servizio medesimo garantite a livello regionale.
In tal modo, ad avviso del Consiglio di Stato, il principio di tendenziale prevalenza della gara regionale rispetto a quella nazionale, troverebbe applicazione non in modo assoluto e indiscriminato, ma in coerenza con i menzionati principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
Tuttavia, in ragione del fatto che la gara della CUC regionale viene progettata in base ai fabbisogni degli Enti del territorio di riferimento si ritiene che, in base al quadro normativo regionale (LR 26/2014 e ss.mm.), in caso di adesione a convenzioni Consip nelle more dell’espletamento di analoghe gare della CUC regionale - per le quali l’ente abbia manifestato la volontà di aderire - sia necessario inserire una clausola risolutiva espressa in favore dell’attivazione della convenzione regionale quando sarà attiva.Posso accedere con smart card
Si, da “Accedi AI” selezionare “entra con LoginFVG” e poi su “Avanzato”. E’ necessario aver correttamente configurato il proprio lettore di smart card e il software di gestione.
Per un contratto derivato inferiore a quarantamila euro basta uno SmartCIG
Per i contratti di appalto di valore inferiore a quarantamila euro (IVA esclusa), anche nel caso di adesione ad un contratto quadro stipulato dalla CUC Regionale, si procede con l’acquisizione di uno SmartCIG.
Cosa devo fare per aderire ad un contratto quadro
Prima di aderire ad un contratto quadro è necessario verificare, nella sezione Iniziative, che sia disponibile il contratto di interesse, che l’amministrazione sia tra i destinatari del contratto quadro e che i contenuti dello stesso corrispondano alle effettive necessità dell’amministrazione. Per ogni tipologia di contratto esistono dei margini di “personalizzazione” dei servizi e delle forniture in base alle necessità della singola amministrazione, nei limiti di quanto previsto a livello generale dal contratto quadro.
Per l'estrema diversificazione delle forniture e dei servizi messi a gara, l'iter di adesione può essere leggermente diverso da un contratto all'altro, come pure gli obblighi cui è chiamata la singola Amministrazione contraente per dar vita al Contratto derivato e, di conseguenza, all'avvio dell'esecuzione. Questo per garantire alla singola amministrazione l'esatta individuazione ed articolazione del servizio in modo corrispondente ai bisogni.
Di norma l'iter di adesione è il seguente: richiesta preliminare di fornitura (RPF), attivazione di eventuali sopralluoghi, ricezione del preventivo (che assume a seconda dei casi gli acronimi di PDA – Piano delle attività, PDI – Piano degli interventi e PDF – Piano delle forniture), ordinativo di fornitura (ODF), avvio dell'esecuzione.
L’adesione avviene telematicamente, attraverso l’utilizzo del modulo eAppaltiCQ, cui si accede attraverso il portale CUCSA all’indirizzo https: //cucsa.regione.fvg.it. Per emettere l’ordinativo il soggetto deve essere abilitato a seguito delle attività illustrate qui
Per ogni contratto derivato è necessaria la nomina di un RUP e, per contratti superiori a cinquecentomila euro o negli altri casi previsti dalla Linea guida n. 3 di ANAC, anche di un DEC.
Come posso ricevere assistenza giuridica dalla CUC
Come opera la Centrale unica di committenza
La Centrale unica di committenza opera, sulla base della programmazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno:
a) come stazione appaltante delegata ad aggiudicare appalti (soggetto accentratore della funzione), su delega di una o più amministrazioni/uffici;
b) come soggetto aggregatore (della domanda), che aggiudica e stipula contratti quadro (convenzioni o accordi quadro).
Per ciascun contratto quadro sono specificati i destinatari tra quelli previsti dalla normativa. Nella sezione Iniziative di questo sito è possibile cercare i contratti messi a disposizione, i destinatari e la relativa documentazione.Chi può aderire
La Centrale unica di committenza regionale opera a favore:
a) dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali;
b) degli enti locali della regione.
La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.
A seguito dell'adesione ai contratti quadro, i soggetti di cui sopra stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni previste nel contratto quadro.
eAppaltiFVG-SAT – Quesiti e soluzioni
Dalla home page della piattaforma, cliccare sul comando “Hai dimenticato la password?”, posizionato nel menù di sinistra. Una volta compilati i campi della schermata di recupero, il Sistema invierà la password via mail.
Dalla home page della piattaforma, cliccare sul comando “Hai dimenticato Codice di accesso e Nome utente?” posizionato nel menù di sinistra. Una volta compilati i campi della schermata di recupero, il Sistema invierà via mail i dati richiesti.
La firma digitale non è richiesta per accedere e per essere parzialmente operativi sul sistema, ad esempio svolgendo le funzioni di Punto Istruttore. La firma digitale, tuttavia, è necessaria per completare tutte quelle operazioni che comportano il caricamento di file firmati digitalmente, quali ad esempio: abilitarsi al mercato elettronico, compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), collocare un’offerta, effettuare una Richiesta di Offerta, perfezionare un Ordinativo di fornitura, sottoscrivere un contratto.
La piattaforma eAppaltiFVG-SAT è supportata da tutti i principali browser: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari.
La registrazione a eAppaltiFVG-SAT non ha una scadenza predefinita, ma è necessario aggiornare periodicamente la propria password per poter accedere al Sistema. L’abilitazione al Mercato elettronico e ai Sistemi Dinamici di Acquisto, invece, richiede il rinnovo semestrale della propria istanza.
La piattaforma eAppaltiFVG-SAT non prevede ancora la creazione di procedura sopra la soglia comunitaria. Il rilascio della procedura per gestire gare sopra soglia avverrà entro il 2023.
La Lista Attività è una funzione con cui il Sistema evidenzia le eventuali azioni a cui è necessario prestare attenzione prima di effettuare l'accesso all'Area Riservata. Tali attività si distinguono in:
- Bloccanti: attività che richiedono un'azione da parte dell'utente. Tali attività inibiscono l'accesso a funzioni e/o attività fino a compimento dell'azione richiesta;
- Non Bloccanti: attività di semplice notifica, finalizzate a dare evidenza di determinate comunicazioni;
- Aggiornamenti eAppaltiFVG-SAT: comunicazioni di semplice notifica di nuove funzioni e/o attività rilasciate sul sistema.
Solo dopo aver cliccato sull'attività evidenziata e aver proseguito con l'azione richiesta (nel caso dell'Attività Bloccante) o con la visualizzazione della notifica (nel caso di Attività Non bloccanti ed Aggiornamenti eAppaltiFVG-SAT), sarà possibile accedere al menù con le funzioni del Sistema.