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Il Soggetto aggregatore

La Centrale unica di committenza regionale è qualificata per legge come Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, per le acquisizioni di beni e servizi: è cioè uno dei ventun Soggetti aggregatori regionali previsti dalla normativa di spending review censiti a livello nazionale.

La Centrale unica di committenza regionale partecipa pertanto di diritto al Tavolo tecnico dei Soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, in cui si sviluppano, tra le altre, le attività di pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, di diffusione di metodologie e linguaggi comuni, di monitoraggio dei risultati dell’aggregazione.

La norma nazionale stabilisce un obbligo di ricorso ai Soggetti aggregatori, individuandone ambito oggettivo e soggettivo d'intervento.

 

Chi deve rivolgersi al Soggetto aggregatore (ambito soggettivo)

Si tratta delle amministrazioni statali centrali e periferiche (con esclusione di scuole e università), loro consorzi e associazioni; regioni, enti regionali, loro consorzi o associazioni; enti del servizio sanitario nazionale; enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, loro consorzi o associazioni.

 

Tipologie merceologiche per le quali è obbligatorio rivolgersi ad un Soggetto aggregatore (ambito oggettivo)

E’ previsto che con DPCM vengano individuate specifiche categorie merceologiche per le quali è stabilita una competenza primaria in capo ai soggetti aggregatori che, in sostanza, sono i soli soggetti titolati ad effettuare gli acquisti di determinate merceologie.

Al momento le categorie merceologiche obbligatorie sono venticinque, suddivise fra spesa sanitaria e spesa comune, e sono individuate dal DPCM dell’11 luglio 2018.

La fornitura di questi beni e servizi in regione viene garantita direttamente dal Servizio centrale unica di committenza o avvalendosi delle strutture competenti di Insiel per il settore informatico e di ARCS per il settore sanitario sulla base di specifico rapporto di avvalimento stabilito nella norma regionale.

La normativa regionale ha progressivamente eliminato l'obbligo di adesione ai contratti quadro della Centrale unica di committenza, introducendo i commi 1 bis e 1 ter all’articolo 45 della Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26. A partire dalla programmazione regionale 2021, le amministrazioni interessate in regione Friuli Venezia Giulia hanno in ogni caso l'opportunità di aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale.

Si ricorda che, per il periodo pregresso, è necessario verificare puntualmente per ciascuna iniziativa obblighi e facoltà di adesione.

Resta vigente invece l'obbligo di trasmettere i propri fabbisogni alla Centrale unica di committenza entro il 30 settembre (il 31 ottobre per gli enti locali) dell'anno antecedente a quello di programmazione, affinché la Giunta regionale possa programmare il Piano gare sulla scorta delle effettive necessità del territorio.