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Milleproroghe
Milleproroghe, le novità per il 2021
Il 1° marzo 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. decreto Milleproroghe 2021) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”.
Di seguito si evidenziano alcune delle principali novità introdotte in materia di appalti pubblici durante l’iter di conversione del provvedimento.
Tra queste viene, anzitutto, menzionata quella concernente l’importo dell’anticipazione del prezzo prevista nella misura del 20% dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, aveva previsto fino al 30 giugno 2021 la possibilità di incrementare il suddetto importo fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione.
Con la legge in esame il termine entro il quale è possibile incrementare la percentuale dell’anticipazione viene posticipato al 31 dicembre 2021.
Un’ulteriore modifica introdotta riguarda il subappalto, la terna dei subappaltatori e le verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore.
L’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, avevo sospeso per l’anno 2020 l’obbligo della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche ed aveva modificato la percentuale del 30% delle opere subappaltabili elevandola al 40%.
Con il decreto Milleproroghe l’applicazione dell’articolo 105, comma 6 e dell’articolo 174, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta sospesa fino al 31 dicembre 2021. Lo stesso vale per le verifiche in sede di gara di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riferite al subappaltatore.
Da ultimo, per i territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016-2017, il provvedimento in questione prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000,00 euro in deroga alle norme del Codice dei contratti, sino al completamento delle previste attività di ricostruzione.