Glossario
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Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera i) del Codice dei contratti, si intende per «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera l) del Codice dei contratti, si intende per «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
- l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera m) del Codice dei contratti, si intende per «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
- infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera n) del Codice dei contratti, sono definite «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera o) del Codice dei contratti, sono definite «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g).
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera p) del Codice dei contratti, si intende per «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera aa) del Codice dei contratti, si intendono per «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera dd) del Codice dei contratti, si definiscono «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera ff) del Codice dei contratti, si definiscono «contratti sotto soglia» i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera ii) del Codice dei contratti, si definiscono «appalti pubblici» i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera ddd) del Codice dei contratti, si definiscono «concorsi di progettazione» le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonchè nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera eee) del Codice dei contratti, si intende per «contratto di partenariato pubblico privato» il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat (10).
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera iii) del Codice dei contratti, si intende per «accordo quadro» l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
La disciplina dell’Accordo quadro è contenuta nell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici, che lo descrive come uno strumento di contrattazione a fasi successive.
L’Accordo quadro (strumento di aggiudicazione) consente di selezionare uno o più operatori economici (OE) con cui stipulare una particolare tipologia di accordo, riconducibile alla categoria dei contratti normativi o contratti quadro (vedi definizione), da cui discenderanno poi i singoli contratti derivati.
L’Accordo quadro (contratto) viene concluso con uno o più OE allo scopo di stabilire regole comuni e condizioni comuni per appalti da aggiudicare successivamente. La durata di un Accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per quelli nei settori speciali, salvo casi eccezionali.
La suddivisione in fasi dell’Accordo quadro (strumento di aggiudicazione) consente alle stazioni appaltanti di negoziare alcuni contenuti dei singoli contratti derivati, con uno o più operatori preselezionati, personalizzandoli sulla base delle proprie esigenze, ma nel rispetto del quadro generale delle condizioni stabilite dall’Accordo quadro (contratto).
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera rrr) del Codice dei contratti, si definiscono «procedure di affidamento» e «affidamento» l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera qqq) del Codice dei contratti, si intendono per «clausole sociali» disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera sss) del Codice dei contratti, si definiscono «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera ttt) del Codice dei contratti, si definiscono «procedure ristrette» le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera vvv) del Codice dei contratti, si intende per «dialogo competitivo» una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera uuu) del Codice dei contratti, si definiscono «procedure negoziate» le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
Il sistema dinamico di acquisizione (SDA) è un processo di acquisizione interamente elettronico, il cui utilizzo è previsto per acquisti tipizzati e standardizzati di uso corrente. Rimane aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Il funzionamento dello SDA si snoda in due fasi: istituzione del sistema; aggiudicazione di appalti specifici.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera bbbb) del Codice dei contratti, si intende per «mercato elettronico» uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera cccc) del Codice dei contratti, si definiscono «strumenti di acquisto» strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
- le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera dddd) del Codice dei contratti, si definiscono «strumenti di negoziazione» strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
- gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera eeee) del Codice dei contratti, si definiscono «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione» strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera ffff) del Codice dei contratti, si intende per «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.
La progettazione dei servizi e delle forniture consiste nell’insieme delle attività svolte e dei documenti redatti dalla stazione appaltante al fine di definire i contenuti tecnici, economici e contrattuali delle prestazioni necessarie a soddisfare i fabbisogni della stazione appaltante. Una progettazione completa ed accurata consente agli operatori economici di formulare un’offerta coerente rispetto alle esigenze espresse dalla stazione appaltante e sostenibile sotto il profilo operativo ed economico.
La relazione tecnico-illustrativa è il documento che delinea: l’analisi del fabbisogno da soddisfare e gli obiettivi da raggiungere; la descrizione del contesto in cui si inserisce l’appalto; le valutazioni in merito alla suddivisione in lotti. La relazione può riferirsi anche alla normativa applicabile, alle politiche intraprese in relazione all’appalto, all’analisi delle caratteristiche dell’utenza destinataria dell’intervento, agli esiti delle consultazioni preliminari.
Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale contiene tutti gli elementi ritenuti necessari a fornire una compiuta definizione delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio o della fornitura che si intende acquistare. Il capitolato speciale definisce, altresì, le specifiche tecniche e qualitative, i requisiti minimi e le modalità di realizzazione delle attività richieste, le modalità di valutazione degli standard qualitativi del servizio, l’eventuale programma secondo cui eseguire la prestazione.
La valutazione economica dei servizi e delle forniture deve ricomprendere tutti i costi connessi all’esecuzione delle prestazioni richieste, ivi comprese le spese generali e gli utili di impresa. La valutazione deve esplicitare anche i costi della manodopera, qualora previsti per legge.
Il prospetto economico è l’insieme di tutte le voci di spesa, attuali e potenziali, rilevanti per l’esecuzione di un appalto pubblico ovvero tutte quelle voci che devono trovarsi nella disponibilità finanziaria della stazione appaltante committente per dare piena copertura finanziaria sia al contratto e che ai costi procedurali connessi.
Il valore stimato di un appalto pubblico è l’importo calcolato ai sensi dell’articolo 35, utile per verificare se sussistono gli obblighi di programmazione previsti dall’articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, nonchè per individuare la corretta procedura da seguire nell’aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia comunitaria).
Il contratto quadro è un istituto civilistico di carattere generale che si sostanzia in un contratto di tipo normativo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti contrattuali. Nell’ambito della contrattualistica pubblica, tale istituto viene denominato accordo quadro, che può assumere anche una particolare forma chiamata convenzione quadro. Dal contratto quadro discendono i contratti d’appalto derivati.
Le convenzioni, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono contratti quadro, riconducibili alla tipologia degli accordi quadro stipulati con uno o più operatori economici, con i quali, da un lato il fornitore aggiudicatario di una gara si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni interessate, dall’altro tali Amministrazioni definiscono quali (e quanti) beni e/o servizi intendono acquistare tra quelli presenti in Convenzione. Una volta definite le condizioni particolari di acquisto del bene o del servizio, le Amministrazioni contraenti emettono ordinativi di fornitura (i.e. stipulazione dei contratti attuativi) che inviano al fornitore.
Il contratto derivato è il contratto che vincola la stazione appaltante (beneficiaria dell’attività di aggregazione) e l’operatore economico (parte di un contratto quadro) nell’ambito dello specifico appalto.