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Verifica requisiti generali su mepa
Verifica requisiti generali su Mepa e altri mercati elettronici
In occasione dell’emissione dei pareri n. 842, 843 e 845, il MIT ha fornito dei chiarimenti riguardo la rilevanza dell’attestazione SOA sull’attività di controllo dei requisiti di legittimazione generali di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la possibilità di omettere tali controlli in caso di utilizzo del MEPA.
Sul primo aspetto il MIT, con parere n. 842, ha affermato che la certificazione SOA, si limita ad attestare la sussistenza dei requisiti di qualificazione del concorrente e che sulla stessa non è necessario svolgere alcun controllo, se non quello mediante l’accesso al sito dell’ANAC volto a verificare l’esattezza dell’attestazione la quale non ha alcuna rilevanza nell’ambito dei controlli sul possesso dei requisiti generali.
Con riguardo alla seconda questione, con successivo parere n. 843, il MIT ha precisato che, in caso di utilizzo del MEPA, le Stazioni Appaltanti possono omettere di avviare le verifiche dei requisiti generali affidandosi a quelle eseguite a campione da CONSIP sulle ditte iscritte nel marcato elettronico.
Da ultimo, con parere n. 845, il MIT ha affermato che, in forza di quanto previsto dall’articolo 36, comma 6 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - secondo il quale il soggetto responsabile dell’ammissione degli operatori economici nei mercati elettronici verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di soggetti iscritti - la Stazione Appaltante ha la mera facoltà di compiere i propri controlli.