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TAR Emilia romagna confronto a coppie
Confronto a coppie. Dal T.A.R. Bologna significativi argomenti di riflessione
Si segnala un'interessante sentenza del Tar Emilia Romagna (n. 723 del 11.11.2020), sul confronto a coppie.
In sostanza contesta il fatto che i commissari di gara abbiano espresso per tutti i criteri di valutazione il medesimo giudizio di preferenza. In particolare, dalla riscontrata totale omogeneità dei punteggi assegnati da ogni Commissario traspare, anzitutto, a giudizio del Tribunale amministrativo regionale, la formulazione di un giudizio collegiale invece che individuale, essendo tutte le valutazioni perfettamente allineate tra loro. Poiché la clausola del disciplinare della gara in esame prescriveva univocamente che i punteggi relativi a ciascun parametro fossero espressione di giudizi individuali preventivamente formulati, era inibita la formazione “anticipata” di una volontà collegiale, seppur all’esito di “un confronto dialettico” tra i diversi membri.
La conseguenza è stata l’annullamento della gara, perché, ad offerte economiche già aperte, non era possibile rinnovare solo la fase di valutazione delle offerte tecniche.
Si tratta di un ulteriore elemento di cui tener conto, anche se è stato proposto ricorso al Consiglio di stato.