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pareri ANAC

08/02/2023

ANAC si esprime su diverse questioni

Con due pareri di precontenzioso e un parere di funzione consultiva ANAC nel mese di gennaio ha fatto il punto su tre aspetti di interesse per le Stazioni appaltanti:

1) PARERE DI PRECONTENZIOSO N. 33 DD. 25/01/2023 SULLA STIMA PRESUNTA DELLE QUANTITA' NEGLI APPALTI DI FORNITURA

Con il parere di precontenzioso n. 33 del 25 gennaio scorso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che nelle gare aventi ad oggetto forniture, affinché le imprese formulino offerte consapevoli, è necessario che la stazione appaltante fornisca ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fornitura richieste, sulla base anche delle precedenti esperienze. Indicare soltanto la percentuale al posto della quantità non è corretto sia dal punto di vista del principio di trasparenza amministrativa che da quello della buona fede nella formazione del contratto.

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2) PARERE DI PRECONTENZIOSO N. 5 DD. 11/01/2023 SULLA MODIFICA DEI DOCUMENTI DI GARA  LA RIAPERTURA DEI TERMINI

Con il parere di precontenzioso n. 5 del 11 gennaio scorso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito “in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, la Stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione, ivi compreso il termine per l’effettuazione del sopralluogo.”

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3) PARERE DI FUNZIONE CONSULTIVA N. 69 DEL 11/01/2023 – I REQUISITI DI IDONEITA’ DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER TUTTO IL PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Con il parere di funzione consultiva n. 69 del 11 gennaio scorso, espresso in relazione ai requisiti d’idoneità richiesti ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che “tali requisiti – incluso quello previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) - devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. Pertanto, qualora in corso di esecuzione del contratto d’appalto intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale, da parte dell’appaltatore, la stazione appaltante è tenuta a valutare l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016.”

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