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bozza nuovo codice appalti

23/11/2022

Bozza Nuovo Codice appalti: una prima analisi dei principi e dell’impianto programmatico del legislatore

Il 20 ottobre scorso il Consiglio di Stato ha presentato al Governo lo schema preliminare del nuovo Codice degli Appalti, riformato in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante la “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Le finalità principali dell’intervento sono di duplice prospettiva: in primis, adeguare la normativa italiana dei contratti pubblici alla disciplina europea, ai principi espressi dalla Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali; in secondo luogo, razionalizzare, riordinare e semplificare l’impianto normativo vigente.

Il nuovo Codice – che avrà la caratteristica di essere autoesecutivo e, pertanto, non necessiterà di successivi decreti attuativi grazie agli allegati operativi – entrerà in vigore il prossimo 1 aprile 2023 e si comporrà, secondo il progetto divulgato, di 230 articoli raggruppati in sei libri, ognuno dei quali suddiviso in parti, titoli e capi.

Il primo libro elencherà i principi ispiratori che costituiranno la bussola per una corretta interpretazione della nuova disciplina dei contratti pubblici.

Ciò che sin dalla prima lettura colpisce sono i “nuovi” principi enucleati dai primi due articoli del testo normativo: il principio del risultato e il principio della fiducia.

Il principio del risultato

Dalla lettura dell’articolo 1, emerge l’idea che il legislatore abbia concepito il principio del risultato quale cifra e misura con cui ottimizzare l’attuazione dei principi cardine dell’azione amministrativa: l’obiettivo da realizzare diventerà, infatti, il criterio attraverso cui dare nuovo significato e contenuto ai principi di buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e discrezionalità delle scelte della PA sia nella fase dell’affidamento del contratto sia in quella dell’esecuzione, per raggiungere la miglior conclusione nella massima celerità e trasparenza possibile.

La coerenza costituirà lo strumento per ottenere il miglior risultato possibile e la trasparenza quello per garantire una maggior semplificazione nella corretta applicazione delle regole in gioco.

Inoltre, il principio in esame rappresenterà il principale paramento ai fini della valutazione della responsabilità del personale amministrativo coinvolto in tutte le fasi della procedura di gara (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) e dell’attribuzione degli incentivi.

Il principio della fiducia

Il secondo principio introdotto è quello della reciproca fiducia tra amministrazione, funzionari e operatori economici, volto a favorire e a valorizzare l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei pubblici funzionari, in combinato con il principio del risultato.

Tale principio, disciplinato dall’articolo 2, ri-definirà le responsabilità del RUP e prevederà una serie di garanzie da attivare per il personale amministrativo attraverso la stipulazione di idonee coperture assicurative e la realizzazione di azioni tese a rafforzare la qualificazione delle stazioni appaltanti e a potenziare le capacità professionali dei dipendenti.

In particolare, l’articolo 2, comma 3, delimiterà - relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti - la responsabilità amministrativa per colpa grave esclusivamente alle ipotesi di violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, di regole di prudenza, perizia e diligenza e di omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa. Tale responsabilità verrà esclusa, invece, in caso di violazione o omissione derivante dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Nei successivi articoli si ritrovano principi già noti nell’ambito della normativa dei contratti pubblici, quali:

  • accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione, pubblicità e trasparenza, trasparenza;
  • buona fede e tutela dell’affidamento imposti alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli operatori economici nel corso della procedura di gara;
  • solidarietà e di sussidiarietà orizzontale in relazione ad attività di spiccata valenza sociale;
  • autorganizzazione amministrativa delle prestazioni di beni e di servizi e dell’esecuzione di lavori attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione;
  • autonomia negoziale e divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito garantendo comunque il principio dell’equo compenso;
  • conservazione dell’equilibrio contrattuale con la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali in caso di alterazione dell’equilibrio originario estraneo alla normale alea;
  • tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 80;
  • applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.

Pertanto, sin dall’analisi dei principi generali che regoleranno il mondo degli appalti, si coglie la spinta del legislatore di puntare il focus di attenzione anziché sulla procedura di affidamento sul risultato, sulla fiducia tra gli operatori del settore e sullo snellimento e semplificazione dei processi di public procurement.