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11/05/2022

Sentenza Corte di Giustizia UE 28/4/22: Non Conformità art.83 comma 8, D.Lgs 50/2016

Con la sentenza del 28 aprile 2022 (Causa C-642/2020), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è nuovamente pronunciata sulla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, in merito a quanto disposto dall’art. 83, comma 8, III periodo del D.lgs. 50/2016 secondo il quale, in caso di partecipazione alla gara in forma di RTI, l’impresa mandataria deve, in ogni caso, “possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria", affermando il principio secondo il quale: "L'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria".

 

La Corte di Giustizia ha affermato che, imponendo all’impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni «in misura maggioritaria» rispetto agli altri membri del raggruppamento, ai sensi  dell’articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, viene fissata una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24, la quale, all'art. 63 paragrafo 1, prevede unicamente che, per taluni tipi di appalto (tra cui gli appalti di servizi), «le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici (...), da un partecipante al raggruppamento».

 

La Corte di Giustizia UE conclude, pertanto, per l'incompatibilità della previsione nazionale di cui all'art. 83, comma 8, del Codice con quella di cui all'art. 63, comma 1, direttiva 2014/24/UE, affermando ancora una volta la primazia dei principi fondanti dell'Unione europea, ossia la libera prestazione di servizi e la tutela della concorrenza, con conseguente necessità di apertura alla massima partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

 

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