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governance PNRR

08/06/2021

Decreto semplificazioni: le novità riguardanti le gare e i contratti pubblici

Il 1° giugno 2021 è entrato in vigore il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, rubricato "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". 

L’obbiettivo principale di tale intervento normativo è quello di assicurare uno snellimento delle procedure amministrative e di garantire un’efficace realizzazione degli interventi previsti nel PNRR e nel PNC.

A tal fine, sono state introdotte delle importanti modifiche riguardanti anche il codice dei contratti.

Le novità principali sono contenute nella Parte II al Titolo IV, negli articoli dal 47 al 56, e riguardano soprattutto l’inserimento al lavoro di donne e giovani, il subappalto, le soglie previste per l’affidamento diretto e per la procedura negoziata, l’appalto integrato, la trasparenza e la pubblicità degli appalti e l’esecuzione dei contratti pubblici.

Con riguardo all’inserimento al lavoro di donne e giovani, l’art. 47 del decreto in esame stabilisce che le aziende, anche di piccole dimensioni, che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondo complementare, e che risultino affidatarie dei contratti, debbano presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali, pena l’impossibilità di partecipare per 12 mesi ad ulteriori procedure.

Inoltre, le Stazioni Appaltanti dovranno prevedere nei bandi di gara specifiche clausole volte all’inserimento di soggetti con età inferiore ai 35 anni, nel rispetto delle parità di genere, con riconoscimento di punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzino strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni e che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere.

Con riguardo al subappalto, vengono previsti dei nuovi limiti finalizzati ad una graduale liberalizzazione dell’istituto in questione.

In particolare, fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non potrà superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto, fatto salvo il divieto dell’integrale cessione del contratto, dell’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni e dell’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Dal 1° novembre 2021, invece, verrà meno ogni limite quantitativo al subappalto.

Le Stazioni Appaltanti dovranno indicare puntualmente le prestazioni e le lavorazioni che dovranno necessariamente essere eseguite dall’aggiudicatario, prevedendo anche un sistema di controlli sulle norme concernenti la sicurezza dei lavoratori e quelle riguardanti il rischio di infiltrazioni criminali.

Un’altra rilevante novità introdotta, è rinvenibile dalla lettura dell’art. 51 e riguarda l’ambito applicativo dell’affidamento diretto e della procedura negoziata.

Fino al 30 giungo 2023, infatti, si procederà all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000.

Nel caso di servizi e forniture (inclusi i servizi di architettura e ingegneria) di importo compreso tra 139.000 euro e le soglie europee si dovrà, invece, ricorrere alla procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici. Lo stesso varrà per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro.

Nei lavori di importo compreso tra un milione di euro e le soglie europee, sarà richiesto l’invito ad almeno 10 operatori.

Ancora, preme segnalare la previsione dell’applicabilità dell’istituto dell’appalto integrato per i progetti del PPNR e del PNC e per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con successivo affidamento attraverso l’acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta o, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.

In merito al tema della trasparenza e pubblicità degli appalti, sono state previste delle misure volte a rendere più semplici le attività di verifica e di controllo da parte delle Stazioni Appaltanti.

In particolare, l’art. 54 introduce l’obbligo di trasmettere tutti i dati relativi agli appalti alla banca dati dei contratti pubblici dell’ANAC in modo tale da formare un fascicolo virtuale dell’operatore in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla partecipazione alle procedure di gara.

Da ultimo, con riguardo ai contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal fondo complementare, si segnala la previsione di “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale.