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escussione garanzia provvisoria cds

04/05/2022

Pronuncia CdS escussione della Garanzia provvisoria

Con sentenza numero 7 del 26 aprile 2022, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciato in merito all’ambito di operatività della garanzia provvisoria ex art. 93, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

In particolare, il Consiglio di stato è stato chiamato a stabilire se la garanzia in questione debba coprire i soli fatti che potrebbero verificarsi nell’intervallo di tempo compreso tra l’aggiudicazione e la firma del contratto (fase provvedimentale) o se la stessa debba estendersi anche ai fatti che potrebbero interessare il periodo di tempo intercorrente tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione efficace (fase procedimentale) e se, di conseguenza, l’escussione possa avvenire nei confronti del solo aggiudicatario o anche nei confronti del concorrente.

Dopo un puntuale confronto tra la disciplina vigente ante 2006 – che distingueva la garanzia provvisoria escussa nei confronti dell’aggiudicatario da quella escussa nei confronti dei concorrenti - e quella contenuta nell’attuale Codice dei Contratti Pubblici – che prevede l’escussione della garanzia provvisoria nei soli confronti dell’aggiudicatario - la Suprema Corte con la sentenza in esame ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “il comma 6 dell’art. 93 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 – nel prevedere che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta «copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)» – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione.

 

 

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