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revisione bando tipo anac

13/04/2022

Aggiornamento bando tipo: revisione prezzi e pari opportunità

Nuove significative modifiche al Bando tipo per servizi e forniture (bando tipo n. 1) sul fronte prezzi e pari opportunità, a pochi mesi dalla pubblicazione della versione aggiornata per gli allineamenti necessari riguardo all’uso delle piattaforme informatiche.

L’ANAC, con la delibera n. 154 del 16 marzo 2022, ha recepito infatti nel bando di gara tipo le importanti previsioni normative che sono state adottate per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19.

In particolare è stata introdotta la clausola revisione prezzi, dopo che la stessa è diventata obbligatoria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge del 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022.

Fino al 31 dicembre 2023, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, è infatti obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.

Sono inserite, inoltre, alcune previsioni facoltative, come la possibilità, nei contratti di durata superiore all’anno, di prevedere l’aggiornamento dei prezzi a partire dalla seconda annualità contrattuale, oppure la possibilità di limitare il ricorso alla revisione dei prezzi per variazioni superiori ad una data percentuale del prezzo originario o, ancora, di richiederla una sola volta per ciascuna annualità.

L’ANAC ha recepito nell’aggiornamento del documento anche le disposizioni del D.P.C.M. del 7 dicembre 2021, con il quale sono state adottate le linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

Più nel dettaglio, l’Autorità ha integrato il Bando tipo n. 1/2021 inserendo, anzitutto, la clausola che prevede, quale causa di esclusione dalla gara, il mancato assolvimento – al momento della presentazione dell’offerta – agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ancora, l’aggiornamento in esame ha previsto l’obbligo per l’operatore economico di destinare – in caso di aggiudicazione dell’appalto finanziato, in tutto o in parte con il PNRR o il PNC [ovvero con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108] – una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile.

Da ciò ne deriva che le stazioni appaltanti, al momento della redazione dei bandi di gara, sono tenute a prevedere l’osservanza all’obbligo di riserva di cui sopra e che un’eventuale deroga è possibile soltanto dandone adeguata motivazione.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui la deroga riguardasse la sola occupazione femminile a causa di un tasso di quote rosa inferiore al 25% nel settore di riferimento, le stazioni appaltanti devono comunque tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di almeno cinque punti percentuali.

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