Notizie

Indietro

modifica LR 26 2014

18/01/2022

Modificata la LR 26/2014: adesione libera alle convenzioni CUC

Si segnala che non è più necessario per le amministrazioni locali manifestare anticipatamente la volontà di non aderire ai contratti quadro della CUC regionale. La legge regionale 23/2021 del 29 dicembre 2021, all’articolo 11, comma 1, ha infatti eliminato la previsione di cui al comma 1 ter, dell’articolo 45, della legge regionale n. 26/2014, in un’ottica di semplificazione dei rapporti tra territorio e CUC.

E’ l’ente locale a decidere liberamente se beneficiare delle opportunità offerte dalla CUC regionale.

In ogni caso, resta fermo il vincolo che si viene a creare quando l’amministrazione locale si impegna, con formale protocollo d’intesa, ad aderire ad un contratto quadro specifico nella fase di preparazione di alcune gare particolarmente personalizzate in relazione alle necessità degli enti aderenti o in caso di gare realizzate su delega.

Infine si ricorda che è sempre necessario trasmettere i propri fabbisogni alla Centrale unica di committenza entro il 30 settembre (il 31 ottobre per gli enti locali) dell'anno antecedente a quello di programmazione, affinché la Giunta regionale possa programmare il Piano delle iniziative sulla scorta delle effettive necessità del territorio.