Notizie

Back

linee guida pari opportunità

08/02/2022

Linee guida per le pari opportunità sulle gare PNRR

Favorire equità, pari opportunità e inclusione lavorativa delle persone con disabilità. E' l'obiettivo delle le linee guida pubblicate lo scorso 30 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale.

Tale intervento era stato previsto dall’art. 47, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio, n. 108 - il quale ha previsto che nei bandi di gara siano indicati come requisiti necessari e premiali dell’offerta, criteri orientati verso gli obbiettivi di parità - ed, in particolare, dal comma 8 dello stesso articolo il quale ha affidato alle suddette linee guida il compito di definire gli orientamenti in ordine alle modalità e ai criteri applicativi delle disposizioni in esso contenute.

Le tutele indicate nelle linee guida in argomento si applicano a tutte le procedure riguardanti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, sia che si tratti di concessioni sia di appalti, indipendentemente dal relativo importo inferiore o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. L'impatto pertanto non è da poco per le Stazioni appaltanti chiamate ad impiegare i fondi di cui sopra, che dovranno operare sia sui requisiti che sui criteri premiali, oltre a tener conto delle misure che non necessitanto di una previsione espressa negli atti di gara.

Tra le diverse misure previste dal citato art. 47 ve ne sono alcune direttamente applicabili e che non necessitano di una loro espressa previsione da parte delle stazioni appaltanti nei singoli bandi di gara.

In particolare, sono direttamente applicabili le disposizioni volte ad impegnare gli operatori economici ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo attraverso la redazione e produzione dei seguenti documenti previsti dai commi 2, 3 e 3 bis dell’art. 47 del Decreto Semplificazioni bis:

  • il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del d.lgs. 198/2006, che gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti devono produrre al momento della presentazione della domanda o dell’offerta, a pena di esclusione dalla gara;
  • la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e la dichiarazione sul rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’art. 17 della legge 68/1999, che gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, devono consegnare alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6, commisurate in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Inoltre, la mancata produzione della relazione di genere comporta, altresì, l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Tuttavia, le linee guida in esame precisano che, sebbene le clausole di cui sopra abbiano valore vincolante anche in mancanza di una loro espressa previsione nel bando, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento dei partecipanti alle procedure, sarebbe, in ogni caso, opportuno che il contenuto delle stesse venga espressamente specificato nella lex specialis di gara e nel successivo contratto.

Proprio per tale ragione ed al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti, le linee guida individuano dei modelli di clausole che potranno essere discrezionalmente utilizzati.

Tra le regole che necessitano, invece, di un espresso intervento attuativo delle stazioni appaltanti vi sono quelle che prevedono clausole contrattuali e misure premiali da inserire all’interno dei bandi di gara.

I commi 4 e 5 dell’art. 47 del Decreto Semplificazioni bis, infatti, impongono l’inserimento di clausole volte promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l’assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne.

A tal fine, il legislatore ha introdotto due requisiti necessari dell’offerta che prevedono, da un lato, l’assoluzione – al momento della presentazione dell’offerta stessa – agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, dall’altro, l’assunzione dell’obbligo di assicurare – in caso di aggiudicazione dell’appalto – una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie all’esecuzione dell’appalto all’occupazione giovanile e femminile.

Con riferimento alle modalità di calcolo della quota del 30% da riservare all’occupazione giovanile e femminile, le linee guida in esame hanno precisato che si tratta di una percentuale di incremento autonoma e, pertanto, come tale dev’essere assicurata sia con riferimento ai lavoratori giovani sia alle lavoratrici.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 7, le stazioni appaltanti possono derogare alla previsione di cui sopra o stabilire una quota inferiore al 30% di occupazione giovanile e femminile.

In quest’ultima ipotesi rimarrebbe ferma l’applicazione delle clausole premiali di cui al 4 comma, salvo non vi siano adeguate e specifiche ragioni per escluderne, anche in tal caso, l’applicazione.

In ogni caso, le deroghe all’applicazione dei dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile non operano in modo condizionato.

Il comma 7 dell’art 47, infatti, prevede che entrambe le deroghe possano operare soltanto in forza di un’adeguata e specifica motivazione e quando l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati rendano l’inserimento di tali clausole impossibile o contrastante con gli obbiettivi di universalità, socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impego delle risorse pubbliche.

In tali casi, l’onere motivazionale dovrà essere esternalizzato dal responsabile della stazione appaltante nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa.

Per quanto concerne, invece, le clausole di premialità che le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi di gara ai sensi del comma 4, dell’art. 47, il legislatore, al successivo comma 5, ha individuato le seguenti casistiche in presenza delle quali potrà essere attribuito un punteggio più alto in graduatoria al candidato che:

  1. non risulti destinatario di accertamenti riguardanti atti discriminatori nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
  2. usi, o si impegni ad utilizzare, tecniche innovative di organizzazione del lavoro nonché strumenti che consentano la soddisfazione di esigenze di cura, di vita e di lavoro dei dipendenti;
  3. si impegni ad assumere giovani, donne e disabili per una quota superiore al 30% delle assunzioni;
  4. abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi di parità generazionale e di genere;
  5. abbia rispettato gli obblighi previsti in materia di lavoro delle persone disabili, di cui alla legge n. 68/1999;
  6. abbia presentato volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario “per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto”;

Per quanto ai criteri di valutazione, le linee guida hanno stabilito il peso che le clausole di premialità possono avere a seconda dei criteri utilizzati.

Oltre a tali ipotesi espressamente previste, le linee guida in argomento individuano ulteriori esempi di clausole contrattuali che le stazioni appaltanti potranno utilizzare nella redazione dei disciplinari di gara.

Da ultimo, per quanto riguarda le attività di monitoraggio, il comma 9 dell’art. 47, stabilisce che il committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, deve pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, le relazioni e le dichiarazioni obbligatorie di cui ai commi 2, 3 e 3 bis dello stesso articolo 47, ed inviarle ai Ministeri competenti.

Sul punto, le linee guida precisano che sarà, infine, compito dell’ANAC specificare i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli operatori economici aggiudicatari dovranno fornire all’interno della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici al fine di monitorare la regolarità delle procedure svolte.

Photo credits: Creative Commons - copyright by ACS/Linnea Nordström