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gara telematica precisazione giudici amministrativi

04/02/2022

Gara telematica: ultime precisazioni dei giudici amministrativi

Ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici, le procedure gara si svolgono per via telematica ma, nonostante gli importanti vantaggi logistici ed organizzativi legati a tale modalità, possono emergere criticità legate all’aspetto informatico del sistema. Di seguito alcune recentissime indicazioni dei giudici amministrativi.

rallentamenti della piattaforma di gestione della gara e modalità di attivazione del servizio di assistenza

Il Consiglio di Stato  ha precisato che “in applicazione del principio di autoresponsabilità, essendo a conoscenza delle modalità e della tempistica relative al servizio di assistenza, l’impresa [ha] l’onere di organizzare il deposito dei documenti per la partecipazione all’appalto (anche anticipandolo), in modo tale da essere in condizione di poter fruire del servizio di assistenza, ove se ne fosse presentata la necessità, e di fronteggiare eventuali rallentamenti del sistema” (Cons. Stato, sez. IV, 24.01.2022 n. 448).

difetto di sottoscrizione digitale dell’offerta

Sulla questione si registrano due orientamenti:

  • approccio sostanzialista, secondo cui “qualora la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa, il vizio è da ritenere sanabile mediante soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (cfr. ANAC, delibere n. 98 del 3 febbraio 2021). Impostazione ritenuta applicabile anche nei casi di irregolarità o incompletezza della sottoscrizione in quanto apposta da parte di uno solo dei rappresentanti legali o solo da alcuni componenti di un raggruppamento, o laddove non siano vistate tutte le pagina dell’offerta (v. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2020, n. 3973; Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2020, n. 1963; id., sez. V, 9 marzo 2020, n. 1655; id.; ANAC delibere n. 265 del 17 marzo 2020, n. 46 del 22 gennaio 2020; determinazione 8 gennaio 2015, n. 1). 
  • approccio formalista, secondo cui la mancata sottoscrizione digitale di un documento che è parte integrante dell’offerta tecnica costituisce una carenza insanabile e determina l’esclusione dalla gara (TAR Lazio n. 648/2022).

Questi brevi cenni impongono alle stazioni appaltanti di svolgere un’attenta valutazione dell’irregolarità registrata in considerazione delle circostanze concrete con cui si è realizzata e delle effettive caratteristiche della piattaforma in uso.